Una banca si opponeva alle richieste di pagamento di un avvocato, sostenendo la validità di accordi tariffari precedenti alla legge sull'equo compenso. Il tribunale di primo grado aveva applicato retroattivamente la nuova legge, annullando gli accordi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la normativa sull'equo compenso non è retroattiva e non può invalidare convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore. La causa è stata rinviata al tribunale per una nuova valutazione basata sulla legge vigente all'epoca dei fatti.
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