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D.M. 238/1992

5 provvedimenti

Equo compenso avvocato: la Cassazione e i vecchi patti
Un avvocato e un istituto di credito si scontrano sulla validità di accordi tariffari per compensi professionali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9733/2025, ha stabilito che la normativa sull'equo compenso avvocato non è retroattiva e non può invalidare le convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore. La Corte ha inoltre precisato che gli accordi sui compensi devono essere provati per iscritto e ha annullato la decisione del tribunale, rinviando il caso per una nuova valutazione alla luce di questi principi.
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Equo compenso avvocati: non è retroattivo
Una banca si opponeva alle richieste di pagamento di un avvocato, sostenendo la validità di accordi tariffari precedenti alla legge sull'equo compenso. Il tribunale di primo grado aveva applicato retroattivamente la nuova legge, annullando gli accordi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la normativa sull'equo compenso non è retroattiva e non può invalidare convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore. La causa è stata rinviata al tribunale per una nuova valutazione basata sulla legge vigente all'epoca dei fatti.
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Accordo onorari avvocato: la Cassazione decide
In una controversia tra un avvocato e un istituto di credito, la Corte di Cassazione ha esaminato la validità e l'interpretazione di un accordo onorari avvocato transattivo. La Corte ha parzialmente accolto sia il ricorso del legale sia quello della banca, cassando la precedente decisione. I punti chiave riguardano il diritto al rimborso forfettario delle spese generali, la decorrenza degli interessi di mora dalla domanda giudiziale e la necessità di provare l'effettivo recupero del credito per ottenere compensi maggiorati come previsto dall'accordo.
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Equo compenso avvocati: non è retroattivo
Un avvocato ha richiesto il pagamento dei suoi compensi a un istituto di credito, che si è opposto invocando accordi tariffari. La Corte di Cassazione ha stabilito due principi chiave: primo, l'accordo sul compenso deve essere provato per iscritto e non può desumersi dalla mancata contestazione; secondo, la normativa sull'equo compenso avvocati (art. 13 bis L. 247/2012) non è retroattiva e si applica solo alle prestazioni successive al 1° gennaio 2018.
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Equo compenso avvocati: non è retroattivo
Un avvocato ha richiesto il pagamento di compensi professionali a un istituto di credito, che si è opposto citando accordi tariffari preesistenti. La Corte di Cassazione ha stabilito che la legge sull'equo compenso avvocati non è retroattiva e non può invalidare le convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore (1 gennaio 2018). La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il frazionamento del credito da parte del legale, data la complessità dei fascicoli che giustificava azioni separate.
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