L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che dichiarava inammissibile il suo appello telematico contro un accertamento catastale. La Commissione Tributaria Regionale riteneva che, avendo i contribuenti avviato il primo grado in forma cartacea, l'intero giudizio dovesse proseguire in tale modalità. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente impositore, stabilendo che ciascun grado di giudizio gode di piena autonomia. Di conseguenza, l'introduzione del processo tributario telematico consente alle parti di scegliere la modalità digitale per l'appello, indipendentemente dalla forma cartacea adottata in primo grado, purché il sistema telematico sia già attivo nella regione interessata al momento della notifica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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