Una società impugna una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato IVA, contestando il mancato invio della comunicazione preventiva dell'esito e la notifica via PEC da un indirizzo non presente nei registri pubblici. Il giudizio approda in Cassazione dopo i rigetti nei gradi di merito. Nelle more del processo, la società presenta domanda di adesione alla rottamazione dei carichi affidati alla riscossione, impegnandosi a rinunciare al giudizio pendente e chiedendo il pagamento rateale del dovuto. La Corte di Cassazione accoglie l'istanza e dispone la sospensione del processo per definizione agevolata della cartella di pagamento. Il giudizio rimarrà congelato fino al versamento della prima rata, il quale determinerà l'estinzione definitiva della causa, oppure fino a un eventuale diniego dell'amministrazione.
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