Una professionista legale stipula un accordo quadro con un Comune per la difesa in un numero definito di giudizi. Per gli incarichi aggiuntivi, l'ente nega il pagamento a causa della mancanza di un formale impegno di spesa. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12164/2024, chiarisce un principio fondamentale: la validità del contratto di mandato è un presupposto distinto e precedente rispetto alla regolarità contabile. La mancanza dell'impegno di spesa non invalida automaticamente il contratto. La Corte ha quindi cassato la decisione precedente, rinviando la causa al Tribunale per verificare, prima di tutto, l'effettivo conferimento degli incarichi specifici, requisito essenziale per richiedere il compenso dell'avvocato all'ente pubblico.
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