L'Acquirente Finale di un immobile chiede ai Venditori Intermedi il rimborso di ingenti oneri condominiali straordinari per lavori post-terremoto. I Venditori Intermedi chiamano in causa i Venditori Originari, invocando una clausola di manleva inserita nel contratto di compravendita del 1994. La Corte d'Appello condanna i Venditori Originari a pagare il capitale iniziale non versato. La Corte di Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso principale dei Venditori Originari e dichiarando inammissibile quello incidentale dei Venditori Intermedi. La Corte chiarisce che l'esistenza di un condominio convenzionale per la ricostruzione non esclude la responsabilità diretta dei singoli condomini per i debiti verso la ditta appaltatrice, e che la clausola di manleva opera pienamente per coprire l'inadempimento originario, escludendo però gli interessi moratori causati da ritardi processuali altrui.
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