Un imprenditore edile è stato condannato per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, non avendo redatto il piano di sicurezza né installato adeguate protezioni nel cantiere. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver ricevuto una formale notifica del verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa, che avrebbe estinto il reato. Il verbale era stato consegnato a un operaio del cantiere, e l'imprenditore era stato avvisato telefonicamente dall'agente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per l'estinzione dei reati legati alla sicurezza sul lavoro non serve una notifica formale. È sufficiente qualsiasi modalità idonea a informare il trasgressore, il quale ha l'onere di dimostrare l'eventuale impossibilità incolpevole di averne avuto conoscenza.
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