L'Amministratrice di Diritto di una società ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva, illeciti fiscali e bancarotta impropria. L'imputata sosteneva la propria estraneità ai fatti, attribuiti all'Amministratore di Fatto che aveva distratto oltre trecentomila euro a favore di un'altra azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, ricordando che l'amministratore formale risponde dei reati fallimentari se omette di vigilare ed è consapevole dei disegni illeciti del gestore reale. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna per bancarotta impropria, ritenendola assorbita nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva poiché derivante dalla medesima condotta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto, confermando la responsabilità penale e la misura della pena.
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