L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a un'Azienda per l'anno 2004, contestando fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IRES e IRAP. L'atto è stato notificato nel 2010, oltre i termini ordinari. I giudici di legittimità hanno chiarito la disciplina relativa al raddoppio dei termini. Tale meccanismo richiede unicamente l'obbligo di denuncia penale e permette il recupero delle imposte sui redditi come l'IRES. Al contrario, l'IRAP non costituisce reato tributario e non beneficia dell'allungamento dei tempi di verifica. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Azienda, dichiarando la decadenza del Fisco limitatamente alla pretesa IRAP, mentre ha confermato la legittimità del recupero delle altre imposte.
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