Una società di telecomunicazioni ha richiesto il rimborso di una quota di IRAP versata tra il 2004 e il 2007, a seguito di una norma del 2008 che ne ha riconosciuto la parziale deducibilità. Il dibattito si è concentrato sulla data di decorrenza degli interessi su tale rimborso. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei gradi inferiori, ha stabilito che gli interessi non decorrono dall'entrata in vigore della legge, ma dalla data originaria in cui il contribuente ha effettuato il versamento non dovuto. La Corte ha chiarito la natura compensativa degli interessi, volti a reintegrare il patrimonio del contribuente per il mancato godimento delle somme.
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