Un contribuente ha impugnato avvisi di accertamento per la tassa sui rifiuti, contestando la validità della notifica eseguita da un'agenzia postale privata e la legittimità delle tariffe applicate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica di atti tributari da parte di operatori postali privati autorizzati è pienamente valida a partire dal 30 aprile 2011. Inoltre, ha ritenuto inammissibili le censure sulle tariffe a causa di un precedente giudicato formatosi sulla stessa questione tra le parti.
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