Una società cooperativa ha contestato l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) a un'area adibita a parcheggio scoperto, tassata con la stessa tariffa di immobili come garage e magazzini. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13630/2024, ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che i Comuni godono di ampia discrezionalità nel classificare le aree ai fini della tassa rifiuti parcheggi, potendo legittimamente equiparare utenze diverse che presentano una simile potenzialità di produzione di rifiuti. La decisione del Comune rientra in una scelta tecnico-amministrativa non sindacabile dal giudice, se non per manifesta illogicità.
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