Una società, che gestisce attività di scommesse, ha contestato un accertamento fiscale per l'omessa regolarizzazione di operazioni passive con gli esercenti locali, invocando l'Esenzione IVA. Dopo una sentenza della Cassazione sfavorevole, la società ha presentato un ricorso per revocazione, lamentando presunti errori di fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'Esenzione IVA si applica solo ai rapporti diretti tra concessionari/gestori e concessionari/esercenti, non tra gestori ed esercenti. Le contestazioni della società riguardavano valutazioni giuridiche, non errori di fatto idonei alla revocazione.
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