La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24456/2024, ha affrontato un caso di frode carosello nel settore dei rottami metallici, chiarendo la distinzione tra operazioni inesistenti oggettive e soggettive. La Corte ha stabilito che, a fronte di prove di inesistenza oggettiva fornite dall'Agenzia delle Entrate, spetta al contribuente l'onere di dimostrare non solo l'effettività dell'operazione con un terzo, ma anche la certezza e l'inerenza dei costi. Viene inoltre confermato che il meccanismo del reverse charge non neutralizza il recupero dell'IVA in caso di frode. La sentenza è stata cassata con rinvio per la rideterminazione delle sanzioni alla luce di una legge più favorevole sopravvenuta.
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