Una società ha impugnato una cartella di pagamento per Irap 2005, contestando le sanzioni e l'esclusione della possibilità di riduzione sanzioni Irap tramite ravvedimento operoso. La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l'appello, sostenendo che la legge escludeva espressamente tali riduzioni per l'Irap e che non vi erano profili di incostituzionalità. La società ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando nuovamente questioni di legittimità costituzionale e incertezza normativa. Tuttavia, prima della decisione finale, la società ha pagato il dovuto, portando la Corte di Cassazione a dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
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