Un risparmiatore ha acquistato bond argentini tramite la propria banca, la quale ha omesso di informarlo adeguatamente sui rischi dei titoli. La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo che il cliente, avendo una profilatura di rischio alta compilata anni dopo, avrebbe comunque acquistato i titoli. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la violazione dell'obbligo informativo della banca fa presumere il nesso di causa con il danno. Spetta alla banca dimostrare il contrario. Una generica propensione al rischio dell'investitore, specialmente se desunta da documenti successivi all'acquisto, non basta a superare questa presunzione, poiché anche l'investitore propenso al rischio ha il diritto di scegliere consapevolmente.
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