Un cittadino ha proposto un ricorso per cassazione sanzione estera contro il riconoscimento di una multa stradale di 250 euro inflitta in Slovenia. L'interessato ha sostenuto di aver già saldato la somma prima dell'udienza, lamentando un errore della cancelleria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per diversi motivi formali. In primo luogo, il rimedio straordinario per errore di fatto si applica solo alle decisioni emesse dalla Cassazione e non a quelle della Corte d'Appello. In secondo luogo, il cittadino ha depositato l'atto oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dalla normativa speciale. Infine, il deposito è avvenuto presso una cancelleria diversa da quella del giudice che ha emesso la decisione. Il cittadino perde la causa e deve pagare le spese processuali oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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