Un ente gestore di strade aveva pagato oltre 22 milioni di euro a un consorzio per la realizzazione di una grande opera infrastrutturale post-terremoto. Successivamente, ha chiesto il rimborso allo Stato, basandosi su una legge che prevede l'accollo ex lege oneri contenzioso. Lo Stato si è opposto, sostenendo che l'obbligo di rimborso valesse solo per opere minori (di urbanizzazione) e non per le grandi infrastrutture. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'ente gestore, stabilendo un principio fondamentale: la legge non fa distinzioni. Lo Stato deve farsi carico dei costi legali per tutte le opere, grandi o piccole, relative a controversie nate prima del loro trasferimento definitivo. L'ente gestore ha quindi vinto la causa.
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