La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una Contribuente, confermando l'annullamento di un avviso di accertamento. L'Agenzia voleva imporre l'accatastamento di un ripetitore radio e attribuirgli una rendita catastale, trattandolo come un immobile. I giudici hanno stabilito che tali infrastrutture, assimilate per legge a opere di urbanizzazione primaria, non costituiscono unità immobiliari autonome e quindi non sono soggette a registrazione catastale. La vittoria della Contribuente è stata sancita anche da un vizio procedurale nel ricorso del Fisco, che non ha contestato tutte le motivazioni della sentenza precedente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo la questione a favore della cittadina.
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