Una lavoratrice pubblica, trasferita al Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo la privatizzazione del precedente ente di appartenenza, richiedeva il riconoscimento del passaggio alla fascia retributiva superiore. Il Ministero negava tale diritto, sostenendo che le norme di ricollocazione garantissero solo la conservazione della qualifica posseduta in precedenza. La Corte d'Appello riconosceva alla dipendente il diritto alla progressione economica, avendo maturato l'anzianità biennale necessaria per accedere alla procedura selettiva basata su criteri oggettivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero dichiarandolo inammissibile, poiché l'amministrazione non ha contrastato la motivazione principale dei giudici di merito sul diritto a partecipare alla selezione. La dipendente ottiene definitivamente l'inquadramento nella fascia superiore e il rimborso delle spese legali.
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