L'Ente Gestore revocava i contributi statali a un'Azienda produttrice di energia solare per irregolarità. Dopo la conferma definitiva della perdita dei benefici in sede giudiziaria, l'Ente Gestore richiedeva la restituzione incentivi fotovoltaico tramite il Giudice Amministrativo. L'Azienda contestava questa scelta, sostenendo che la causa sulla restituzione delle somme spettasse al Giudice Ordinario, poiché il potere pubblico si era ormai esaurito con la decadenza definitiva. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato ragione all'Azienda. La Corte ha stabilito che, quando la decadenza dal contributo è oramai un fatto definitivo, la successiva domanda di recupero delle somme è una semplice causa di credito privatistica. Di conseguenza, la competenza spetta al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo.
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