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D.Lgs. 28/2011

58 provvedimenti

Impianti Fotovoltaici: Sanzioni per Mancato Completamento Lavori
Due Imprenditori hanno costruito e avviato impianti fotovoltaici senza completare tutte le opere edilizie e le comunicazioni richieste dall'autorizzazione unica. La Provincia ha imposto sanzioni amministrative impianti fotovoltaici. I giudici di merito hanno confermato le sanzioni. La Cassazione ha respinto il ricorso degli Imprenditori. Ha ribadito che l'avvio dell'impianto presuppone il completamento integrale di tutti i lavori e l'adempimento di ogni prescrizione dell'autorizzazione unica. La Corte ha anche confermato la correttezza del calcolo delle sanzioni, basato sulla potenza dell'impianto. La sentenza sottolinea l'importanza del rispetto delle normative per evitare sanzioni amministrative impianti fotovoltaici.
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Restituzione incentivi fotovoltaico: spetta al Giudice Civile
Un'azienda produttrice di energia solare ha perso il diritto alle tariffe agevolate a causa di irregolarità accertate dall'Ente Gestore. Dopo che la decadenza dalle agevolazioni è diventata definitiva, l'Ente Gestore ha avviato una causa per la restituzione incentivi fotovoltaico erogati negli anni precedenti. Il Giudice Amministrativo aveva inizialmente ritenuto di avere la competenza a decidere sulla vicenda. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che, una volta confermata la perdita definitiva delle agevolazioni, il potere pubblico si esaurisce. Di conseguenza, la richiesta di rimborso delle somme incassate senza titolo costituisce un semplice diritto di credito. La competenza spetta quindi esclusivamente al Giudice Ordinario e non a quello Amministrativo.
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Restituzione degli incentivi: decide il giudice ordinario
Un'azienda energetica perde il diritto agli incentivi statali sul fotovoltaico a causa di irregolarità accertate. Dopo la conferma definitiva della decadenza, l'ente gestore chiede in sede giudiziale la restituzione degli incentivi già erogati. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilisce che la competenza spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. Quando la decadenza dal contributo diventa definitiva, il potere pubblico dell'amministrazione risulta esaurito. Di conseguenza, la domanda per la restituzione degli incentivi si trasforma in un'ordinaria azione di recupero crediti tra privati, fondata sulla disciplina dell'indebito oggettivo prevista dal codice civile.
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Restituzione incentivi fotovoltaico: decide il giudice civile
Un'impresa produttrice di energia fotovoltaica ha subito la decadenza dalle tariffe incentivanti da parte dell'Ente Gestore per difetto dei requisiti amministrativi. La perdita dei contributi è diventata definitiva a seguito di conferme giudiziarie. L'Ente Gestore ha successivamente avviato una causa davanti al giudice amministrativo per ottenere la restituzione incentivi fotovoltaico già erogati negli anni precedenti. L'impresa ha eccepito la mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo, rivendicando la competenza del giudice civile ordinario. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dato ragione all'impresa. I giudici hanno stabilito che, una volta consolidata la decadenza, il potere pubblico dell'amministrazione risulta ormai esaurito. Di conseguenza, l'azione per riottenere le somme rappresenta una semplice richiesta di recupero crediti che spetta esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
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Restituzione incentivi fotovoltaico: decide il giudice civile
L'Ente Gestore dei servizi energetici revoca le tariffe incentivanti a una Società Produttrice per irregolarità negli impianti. La revoca diventa definitiva dopo i giudizi amministrativi. Successivamente, l'Ente Gestore avvia un nuovo giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate durante il periodo di incentivo. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilisce che la restituzione incentivi fotovoltaico spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e non del Giudice Amministrativo. Quando il provvedimento autoritativo di decadenza è ormai consolidato e definitivo, il potere pubblico si considera esaurito. Di conseguenza, la richiesta di rimborso rappresenta una semplice pretesa di credito tra privati, basata sull'articolo 2033 del codice civile relativo all'indebito oggettivo. La Cassazione annulla quindi la sentenza del Consiglio di Stato e rinvia la causa al giudice civile competente.
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Restituzione incentivi fotovoltaico: decide il Giudice Civile
L'Ente Gestore ha revocato le tariffe agevolate per la produzione di energia fotovoltaica ad un'Impresa a causa di alcune irregolarità amministrative. L'Impresa ha impugnato la decadenza, ma i giudici amministrativi hanno confermato definitivamente la legittimità del provvedimento di revoca. Successivamente, L'Ente Gestore ha avviato un nuovo giudizio davanti al TAR per chiedere la restituzione incentivi fotovoltaico versati negli anni precedenti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la competenza appartiene al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo. Quando il provvedimento autoritativo di decadenza è oramai definitivo, la richiesta di rimborso dell'indebito diventa una semplice pretesa di credito tra privati. Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno annullato la sentenza del Consiglio di Stato e hanno trasferito la causa al giudice civile.
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Restituzione degli incentivi energetici: spetta al giudice civile
Un'impresa energetica ha perso il diritto agli incentivi statali sul fotovoltaico a causa di irregolarità accertate dall'Ente gestore dei servizi energetici. L'Ente ha successivamente citato l'impresa in giudizio per ottenere la restituzione degli incentivi energetici già erogati negli anni precedenti. Il Consiglio di Stato ha assegnato la competenza al giudice amministrativo. L'impresa ha quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sostenendo la competenza del giudice civile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'impresa. Quando il provvedimento di decadenza dall'incentivo diventa definitivo, il potere pubblico dell'amministrazione si esaurisce del tutto. Di conseguenza, la richiesta di restituzione degli incentivi energetici configura un'ordinaria azione di recupero crediti per pagamenti non dovuti, che appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario civile.
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Restituzione incentivi fotovoltaico: spetta al giudice civile
Un'impresa produttrice di energia fotovoltaica perde il diritto agli incentivi pubblici a causa di irregolarità amministrative. Il provvedimento di decadenza diventa definitivo dopo le decisioni dei giudici amministrativi. Successivamente, Il Gestore Energetico avvia una causa per ottenere la restituzione incentivi fotovoltaico incassati in precedenza. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilisce che la competenza spetta al giudice ordinario civile e non a quello amministrativo. Quando l'atto amministrativo di decadenza è definitivo, il potere pubblico si esaurisce. La richiesta di incasso delle somme indebite si trasforma in un normale diritto di credito del diritto privato.
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Restituzione degli incentivi fotovoltaici: giurisdizione civile
Un'azienda produttrice di energia fotovoltaica perde il diritto alle tariffe incentivanti a causa di violazioni accertate dall'Ente Gestore. Dopo la conferma definitiva della decadenza in sede amministrativa, l'Ente Gestore avvia un giudizio autonomo per chiedere il rimborso delle somme erogate. Il Consiglio di Stato attribuisce la causa al giudice amministrativo. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribalta la decisione, stabilendo che la restituzione degli incentivi fotovoltaici spettante all'Ente Gestore rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Quando il provvedimento di decadenza e ormai definitivo, il potere pubblico e del tutto esaurito e la richiesta di rimborso aziona un mero diritto soggettivo di credito basato sull'indebito oggettivo.
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Restituzione incentivi fotovoltaici: la Cassazione cambia giudice
Un'Impresa energetica perde definitivamente il diritto di percepire le tariffe agevolate per la produzione di energia solare a causa di violazioni accertate dall'Ente gestore dei servizi energetici. Dopo la conferma definitiva della decadenza in sede giudiziaria, l'Ente gestore avvia una causa per ottenere la restituzione delle somme erogate negli anni precedenti. I giudici amministrativi accolgono la domanda di rimborso, ma le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribaltano la decisione. La Corte stabilisce che la controversia per la restituzione incentivi fotovoltaici spetta al Giudice Ordinario e non a quello Amministrativo. Quando il provvedimento sanzionatorio di decadenza è oramai consolidato, il potere pubblico dell'amministrazione si esaurisce. La successiva richiesta di rimborso costituisce una semplice causa di recupero crediti regolata dal diritto privato.
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Restituzione incentivi fotovoltaico: decide il giudice ordinario
L'Ente Gestore revocava i contributi statali a un'Azienda produttrice di energia solare per irregolarità. Dopo la conferma definitiva della perdita dei benefici in sede giudiziaria, l'Ente Gestore richiedeva la restituzione incentivi fotovoltaico tramite il Giudice Amministrativo. L'Azienda contestava questa scelta, sostenendo che la causa sulla restituzione delle somme spettasse al Giudice Ordinario, poiché il potere pubblico si era ormai esaurito con la decadenza definitiva. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato ragione all'Azienda. La Corte ha stabilito che, quando la decadenza dal contributo è oramai un fatto definitivo, la successiva domanda di recupero delle somme è una semplice causa di credito privatistica. Di conseguenza, la competenza spetta al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo.
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Ripetizione dell’indebito: giurisdizione al giudice ordinario
Un'azienda produttrice di energia fotovoltaica perde il diritto agli incentivi statali a seguito di un provvedimento di decadenza confermato in via definitiva. Il Gestore dei Servizi Energetici agisce in giudizio per ottenere la restituzione dei contributi già versati. Il Consiglio di Stato afferma la propria giurisdizione, ma la società ricorre in Cassazione. Le Sezioni Unite stabiliscono che, quando la decadenza dagli incentivi è ormai definitiva e non più contestabile, la richiesta di restituzione delle somme costituisce una semplice azione di ripetizione dell'indebito. Essendo esaurito il potere pubblicistico dell'amministrazione, la controversia ha natura privatistica e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema Corte cassa la sentenza amministrativa.
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Restituzione incentivi fotovoltaico: spetta al giudice civile
Un'azienda produttrice di energia perde il diritto alle tariffe agevolate a seguito di un provvedimento di decadenza definitivo dell'Ente Gestore. Successivamente, l'ente pubblico agisce in giudizio per chiedere la condanna della società al rimborso dei contributi già versati. La società contesta la competenza del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono che la controversia sulla restituzione incentivi fotovoltaico spetta al Giudice Ordinario civile. Quando il provvedimento autoritativo di decadenza è diventato inoppugnabile, il potere pubblico si considera esaurito. Di conseguenza, la richiesta di rimborso delle somme non riguarda più un atto amministrativo, ma costituisce un semplice diritto di credito fondato sul pagamento indebito. La sentenza amministrativa viene quindi annullata con rinvio al tribunale civile.
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Decadenza dagli incentivi fotovoltaici: la Cassazione ferma le imprese
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la piena legittimità dei provvedimenti adottati dal Gestore dei Servizi Energetici contro un gruppo societario. L'ente pubblico aveva disposto la decadenza dagli incentivi fotovoltaici per gravi irregolarità, tra cui dichiarazioni non veritiere, assenza di autorizzazioni idonee e frazionamento abusivo degli impianti per accedere indebitamente al regime agevolato. Le società ricorrenti avevano impugnato le sentenze del Consiglio di Stato lamentando uno sconfinamento dai poteri giurisdizionali e la violazione delle norme sul riesame degli atti di revoca. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la valutazione dell'interesse pubblico rispetto a quello privato appartiene alla legittima interpretazione del giudice amministrativo e non viola i limiti esterni della giurisdizione.
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Restituzione incentivi GSE: spetta al giudice ordinario
Una società energetica titolare di impianti fotovoltaici decadeva dagli incentivi statali a seguito di controlli. La decadenza diventava definitiva dopo il rigetto dei ricorsi davanti alla giustizia amministrativa. L'ente gestore promuoveva quindi un autonomo giudizio davanti al giudice amministrativo per ottenere la restituzione incentivi GSE per le somme già erogate. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la domanda di recupero delle somme non verte su poteri autoritativi pubblici, ma su un mero debito civilistico di natura patrimoniale. Quando la decadenza dal beneficio è ormai definitiva, la controversia spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. I Supremi Giudici hanno quindi annullato la precedente sentenza amministrativa per difetto di giurisdizione, riconoscendo la competenza del tribunale ordinario civile.
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Privilegio crediti pubblici: sì al recupero dei Certificati
L'Ente pubblico gestore dei servizi energetici ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare di una società debitrice per recuperare oltre un milione di euro derivanti dalla revoca di Certificati Bianchi per anomalie nei progetti dichiarati. Il Tribunale ha declassato il credito a chirografario, escludendo la natura pubblica delle risorse impiegate. La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente, chiarendo che gli incentivi per l'efficienza energetica costituiscono a tutti gli effetti aiuti economici di matrice pubblica alimentati dalle bollette degli utenti. Pertanto, al recupero di tali somme si applica il privilegio crediti pubblici previsto a tutela delle risorse dello Stato destinate allo sviluppo produttivo.
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Restituzione incentivi fotovoltaico: spetta al giudice ordinario
L'Ente Gestore dei servizi energetici ha disposto la decadenza dai benefici tariffari nei confronti di una Società produttrice di energia solare per irregolarità amministrative. A seguito della conferma definitiva della decadenza in sede giudiziaria, l'Ente ha avviato un'azione per la restituzione incentivi fotovoltaico corrisposti in passato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, quando il provvedimento autoritativo di decadenza è oramai definitivo, il potere pubblico dell'amministrazione si considera del tutto esaurito. Pertanto, la richiesta di rimborso delle somme erogate si trasforma in una pura azione civile di indebito oggettivo. La competenza a decidere la controversia spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso presentato dalla Società, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice civile.
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Cumulo Tremonti Ambiente: il Fisco batte le rinnovabili
Una società produttrice di energia da biomasse ha richiesto il rimborso dell'IRES per gli anni dal 2011 al 2014, sostenendo la cumulabilità della detassazione per investimenti ambientali con gli incentivi pubblici dei certificati verdi. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco, stabilendo che per gli impianti entrati in funzione nel 2011 vige il divieto di cumulo tra le due agevolazioni. Di conseguenza, il cumulo Tremonti Ambiente con altri incentivi statali è stato negato e la richiesta di rimborso della società è stata definitivamente respinta.
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Cumulo di agevolazioni fiscali: no al doppio bonus per l’eolico
Un'azienda realizza un impianto eolico nel 2012, beneficiando dei certificati verdi per l'energia prodotta. Successivamente, richiede il rimborso dell'IRES sostenendo di poter sommare tale incentivo alla detassazione ambientale. L'Agenzia delle Entrate rifiuta il rimborso tramite silenzio-rifiuto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda, stabilendo che per gli impianti entrati in funzione entro il 31 dicembre 2012 vige il divieto assoluto di cumulo di agevolazioni fiscali tra le due misure. L'azienda perde definitivamente la causa e viene condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Ripetizione dell’indebito: il GSE deve adire il giudice civile
Un'azienda attiva nel settore fotovoltaico ha perso il diritto alle tariffe incentivanti a causa di alcune violazioni accertate dal Gestore dei Servizi Energetici. Successivamente, il Gestore ha avviato un'azione di ripetizione dell'indebito per ottenere la restituzione delle somme già erogate. Mentre i giudici amministrativi ritenevano di avere la competenza a decidere, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Infatti, una volta che il provvedimento di decadenza è diventato definitivo, la richiesta di restituzione delle somme non comporta più l'esercizio di poteri pubblici autoritativi, ma si risolve in una comune pretesa di credito regolata dal diritto civile.
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