L'Imputato, privo di fissa dimora, elegge domicilio presso lo studio del Difensore d'Ufficio con il consenso di quest'ultimo. La Procura notifica l'atto di citazione presso lo studio legale. Durante l'udienza, il Giudice di Pace dichiara nulla la notifica e restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Quest'ultimo ricorre in Cassazione denunziando l'abnormità del provvedimento. La Suprema Corte accoglie il ricorso e chiarisce che la notifica era regolare. I giudici precisano inoltre che, anche in presenza di un vizio, il giudice non può restituire gli atti alla Procura. In questi casi, la legge impone direttamente la rinnovazione della notifica da parte dello stesso giudice di pace. L'ordinanza impugnata viene annullata senza rinvio e il processo prosegue.
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