Il Condannato riceve per la terza volta il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché il giudice di primo grado ignorava una precedente condanna non ancora registrata nel casellario giudiziale. Successivamente, il giudice dell'esecuzione revoca il beneficio a causa del superamento del limite legale. Il Condannato ricorre in Cassazione, sostenendo che la mancata impugnazione del pubblico ministero avesse sanato la situazione e che il reato originario fosse stato depenalizzato. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: la revoca in fase esecutiva è pienamente legittima se il giudice della cognizione ignorava la causa ostativa. Inoltre, la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce ancora reato. Il Condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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