Due professionisti, creditori di un'Azienda Sanitaria per prestazioni professionali, ottengono un lodo arbitrale a loro favore. Nel notificare l'atto di precetto, calcolano gli interessi di mora applicando una normativa più vantaggiosa (D.Lgs. 231/2002) rispetto a quella prevista per le tariffe professionali (L. 143/1949), a cui il lodo faceva riferimento. L'Azienda Sanitaria si oppone. La Corte di Cassazione dà ragione all'ente pubblico, ribadendo il principio di intangibilità del titolo esecutivo. Il giudice non può modificare o integrare il comando contenuto nel titolo, applicando norme diverse da quelle in esso richiamate. Di conseguenza, i professionisti perdono la causa e non ottengono gli interessi maggiorati.
Continua »