La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6037/2024, ha rigettato il ricorso di un agente di commercio che richiedeva un'indennità di fine rapporto calcolata secondo gli Accordi Economici Collettivi (AEC). La Corte ha stabilito che, in assenza di un'adesione formale della società preponente a tali accordi e di un chiaro rinvio nel contratto individuale, la disciplina applicabile è quella prevista dalla legge, ovvero l'art. 1751 del codice civile. La decisione conferma che l'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e che la normativa legale prevale quando i patti individuali o collettivi non sono direttamente vincolanti per le parti.
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