Una struttura sanitaria privata ha richiesto a un'Azienda Sanitaria Pubblica il pagamento di prestazioni extra budget, erogate oltre il tetto di spesa concordato. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che il budget definito nel contratto rappresenta un limite invalicabile. I giudici hanno negato anche il diritto a un indennizzo per ingiustificato arricchimento, poiché l'Azienda Pubblica, fissando il tetto, aveva chiaramente manifestato la sua volontà di non pagare per prestazioni ulteriori. La Corte ha inoltre confermato l'applicazione degli interessi legali ordinari per il ritardo nei pagamenti, come previsto dal contratto specifico, escludendo quelli maggiorati per le transazioni commerciali.
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