Una società di factoring ha agito contro un'Azienda Sanitaria Locale per il pagamento degli interessi di mora dovuti a una casa di cura per ritardati pagamenti, in deroga a una clausola contrattuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la clausola, pur derogando alla normativa sugli interessi di mora, non era da considerarsi 'gravemente iniqua' e quindi nulla. La decisione si è basata sulla specifica negoziazione tra le parti, evidenziata dalla doppia sottoscrizione, e sulla natura del servizio sanitario, escludendo che lo scopo fosse quello di procurare liquidità al debitore a spese del creditore.
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