Una cooperativa di lavoro ha chiesto l'ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria, pretendendo la prededuzione per servizi portuali e il privilegio delle cooperative di lavoro. Il Tribunale ha negato entrambi, ammettendo il credito come semplice chirografo. La Cassazione ha confermato il no alla prededuzione, poiché la debitrice non gestiva direttamente l'impianto strategico nazionale. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul privilegio delle cooperative di lavoro: la mancanza dell'attestazione di revisione biennale non cancella automaticamente la preferenza. Tale certificato crea solo una presunzione semplificata nel concordato preventivo, ma non impedisce alla cooperativa di dimostrare i requisiti di mutualità con altri mezzi. La causa torna al Tribunale per un nuovo esame.
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