Una società ha impugnato un accertamento IMU, contestando la validità della notifica atti tributari via PEC. La notifica, avvenuta con allegazione di copia informatica di documento analogico senza attestazione di conformità, era ritenuta dalla società inesistente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'irregolarità della notifica non la rende inesistente, ma al più nulla, e la nullità è sanata se l'atto raggiunge il suo scopo, come dimostrato dall'impugnazione. Inoltre, le contestazioni sui valori immobiliari sono state giudicate generiche e prive di prova, violando il principio di autosufficienza del ricorso. La società ha perso, e l'accertamento è rimasto valido.
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