Una Casa di Cura, creditrice verso un'Azienda Sanitaria per pagamenti in ritardo, aveva accettato un tasso di interesse ridotto per facilitare una cessione dei crediti. Successivamente, ha citato in giudizio l'Azienda, sostenendo la nullità dell'accordo di deroga agli interessi moratori perché gravemente iniquo ai sensi del D.Lgs. 231/2002. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio importante: la nullità si applica alle clausole inserite nel contratto originario, non a un accordo transattivo successivo. Se il creditore, dopo la scadenza del debito, sceglie liberamente di negoziare e rinunciare a parte degli interessi già maturati per ottenere altri vantaggi, l'accordo è valido. L'Azienda Sanitaria vince la causa.
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