In una causa per un contratto d'appalto, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'onere della prova dell'appaltatore riguardo l'importo del compenso non può essere soddisfatto con la sola emissione di fatture. Anche se il committente non contesta specificamente tali documenti, essi non costituiscono prova del 'quantum debeatur' (l'importo dovuto), ma al massimo un indizio. Il principio di non contestazione si applica ai fatti storici (come l'esecuzione dei lavori), ma non alla quantificazione del credito derivante da documenti unilaterali. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello, che aveva erroneamente condannato il committente al pagamento basandosi sulla mancata contestazione delle fatture.
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