Una compagnia aerea ha citato in giudizio il proprio fornitore di carburante per ottenere la restituzione delle tariffe aeroportuali (c.d. 'airport fees') pagate, sostenendo che fossero illegittime. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la richiesta di ripetizione di indebito non è fondata se il pagamento ha una causa legittima, come in questo caso il contratto di fornitura. Il fornitore si era limitato a trasferire un costo imposto a monte dalle società di gestione aeroportuale, senza applicare ricarichi. L'eventuale illecito, quindi, non risiedeva nel rapporto tra fornitore e compagnia aerea, ma in quello tra gestori aeroportuali e fornitore.
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