L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che, in sede di rinvio, aveva accolto le ragioni di una società in liquidazione. La controversia riguardava un avviso di accertamento per imposte non pagate. La società aveva vinto in primo grado per decadenza dei termini dell'Amministrazione, ma la Cassazione aveva successivamente ritenuto legittima la proroga dei termini. Nel giudizio di rinvio, i giudici di secondo grado hanno esaminato i motivi di merito della società, ritenendoli riproposti solo con l'atto di riassunzione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ufficio, ribadendo che la riproposizione delle eccezioni in appello è un requisito fondamentale: le questioni non riproposte espressamente nel primo giudizio di appello si intendono rinunciate e non possono essere recuperate successivamente in sede di riassunzione.
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