Tre lavoratrici, inquadrate come infermiere presso un'università ma in servizio in un policlinico, hanno svolto di fatto il ruolo di caposala. Esse hanno chiesto il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego. L'università ha contestato la propria responsabilità, indicando come unico debitore il policlinico, e ha sostenuto che mancassero i presupposti formali per il pagamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'università. I giudici hanno stabilito che il dipendente pubblico ha sempre diritto alla retribuzione proporzionata al lavoro effettivamente svolto, anche in assenza di un incarico formale o di un posto vacante in organico. L'università, in quanto datore di lavoro, è pienamente responsabile del pagamento in solido con l'azienda ospedaliera.
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