Due risparmiatori citano in giudizio un istituto di credito chiedendo la restituzione di circa quarantamila euro investiti in obbligazioni Lehman Brothers, poi fallite. Gli investitori lamentano la violazione degli obblighi informativi e sostengono che la banca avesse l'obbligo di non eseguire l'operazione poiché ritenuta inadeguata al loro profilo di rischio. La Corte di Cassazione respinge il ricorso degli eredi dei risparmiatori. I giudici chiariscono che, secondo il Regolamento Consob del 2007, non sussiste un dovere di astensione dell'intermediario in assoluto per le operazioni inadeguate, purché il cliente sia stato correttamente profilato e informato dei rischi. L'obbligo di blocco scatta solo se il risparmiatore rifiuta di fornire le informazioni necessarie alla sua profilazione. Di conseguenza, se il cliente è informato e decide comunque di procedere, la scelta finale spetta a lui.
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