Quattro soggetti, condannati per associazione a delinquere finalizzata ai furti ai bancomat e ricettazione, concordano la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e mancate assoluzioni d'ufficio. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi di tre imputati: chi sceglie la via dell'accordo rinuncia ai motivi di appello originari, limitando la cognizione del giudice alle sole questioni concordate. Tuttavia, accoglie parzialmente il ricorso del quarto imputato. Quest'ultimo non aveva rinunciato al motivo di appello sulla confisca del proprio motociclo, questione rimasta esclusa dal patto sulla pena. La Corte d'Appello aveva confermato la confisca senza fornire alcuna motivazione. La Cassazione annulla la sentenza limitatamente a questo punto, rinviando il caso per un nuovo esame sulla restituzione del mezzo.
Continua »