L'Imputata è stata condannata per il reato di lesioni personali dal Giudice di Pace, decisione poi confermata dal Tribunale. Contro questa sentenza, l'Imputata ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione nella valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, la legge esclude la possibilità di denunciare vizi di motivazione in sede di legittimità. Inoltre, le contestazioni riguardavano questioni di fatto, non valutabili dalla Suprema Corte. Di conseguenza, l'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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