Il Condannato, condannato all'ergastolo in via definitiva, ha proposto un incidente di esecuzione chiedendo la riduzione della pena a trent'anni di reclusione. La richiesta si basava sull'applicazione retroattiva delle norme sul giudizio abbreviato introdotte dalla Legge n. 479/1999. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che le regole di acesso al giudizio abbreviato hanno natura prevalentemente processuale e non sostanziale. Di conseguenza, non si applica il principio della retroattività della legge più favorevole se i termini processuali sono ormai scaduti e il processo di merito si è concluso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, rendendo il giudicato intangibile.
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