L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società sportiva dilettantistica l'applicazione dell'esenzione IVA sui corsi di nuoto e acquagym. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'insegnamento del nuoto non rientra nella nozione di insegnamento scolastico o universitario esente da imposta, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione Europea. Di conseguenza, l'esenzione IVA corsi di nuoto non è applicabile. Inoltre, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco sulle sanzioni, escludendo la presenza di un'incertezza normativa oggettiva che potesse giustificarne l'annullamento o la riduzione, poiché i precedenti europei erano già chiari sul punto. La società sportiva è stata quindi condannata a pagare l'imposta evasa, le sanzioni piene e le spese di giudizio.
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