Un'azienda di deposito, che per contratto si era assunta la responsabilità per le perdite, ha rimborsato una compagnia petrolifera per il valore di carburanti distrutti in un incendio, inclusa l'accisa già pagata. Successivamente, ha chiesto il rimborso accise all'Agenzia delle Dogane. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Il principio sancito è che il diritto al rimborso spetta solo al soggetto passivo d'imposta, cioè chi ha versato il tributo allo Stato (la compagnia petrolifera), e non a chi ha sostenuto il costo economico in virtù di un accordo privato. L'obbligo contrattuale non trasferisce la legittimazione a chiedere il rimborso fiscale.
Continua »