Un medico convenzionato ha impugnato la sua sospensione dal servizio, disposta dall'Azienda Sanitaria per non aver rispettato l'obbligo vaccinale dei medici contro il Covid-19. Il medico sosteneva di avere diritto all'esenzione, ma la documentazione presentata è stata ritenuta generica e priva di patologie specifiche. Dopo il rigetto del TAR e del Consiglio di Stato, il professionista si è rivolto alla Corte di Cassazione contestando la giurisdizione del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che chi promuove una causa davanti a un giudice non può poi contestarne la giurisdizione. Inoltre, la Cassazione non può riesaminare il merito delle decisioni del Consiglio di Stato, ma solo verificare se vi sia stato un reale sconfinamento dei limiti esterni della giurisdizione. Il medico è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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