L'Agenzia delle Entrate ha notificato a un Ente Locale un avviso di accertamento per il ritardato versamento della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari aziendali. L'Ente ha impugnato l'atto sostenendo che il gestore telefonico fosse il responsabile del versamento in qualità di sostituto d'imposta. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'utente finale è l'unico soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo e delle relative sanzioni. Il gestore telefonico funge infatti da mero incaricato della riscossione. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto la contestazione sull'importo preteso: poiché l'Ente aveva già saldato l'imposta, seppur in ritardo, il Fisco poteva richiedere esclusivamente le sanzioni per la ritardata fatturazione e non l'intero tributo. Di conseguenza, i giudici hanno ridotto la somma dovuta alle sole sanzioni per un importo pari a 28.245,00 euro.
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