Una lavoratrice agricola ha chiesto il riconoscimento delle giornate lavorate nel 2012 e la relativa indennità di disoccupazione. L'Ente Previdenziale si era opposto, sostenendo che la variazione inquadramento INPS della società datrice di lavoro, notificata a fine 2012, avesse effetto retroattivo a causa di omissioni informative dell'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che le variazioni di inquadramento producono effetti solo per il futuro (ex nunc). La retroattività (ex tunc) si applica eccezionalmente solo in caso di dichiarazioni iniziali false o inesatte del datore di lavoro, e non per semplici condotte omissive successive. Di conseguenza, la lavoratrice conserva il diritto all'iscrizione negli elenchi e alle prestazioni assistenziali.
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