L'Agenzia delle Dogane ha richiesto il pagamento dell'IVA all'importazione a una società di logistica, titolare di un deposito IVA, poiché le merci importate da un cliente erano state introdotte solo virtualmente e non fisicamente nel deposito. La Corte di Cassazione ha accolto definitivamente il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che l'assolvimento dell'imposta tramite il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), con regolare emissione e registrazione dell'autofattura da parte dell'importatore, esclude qualsiasi evasione fiscale. La mancata introduzione fisica della merce costituisce una mera violazione formale, che non giustifica la richiesta di un secondo pagamento dell'imposta. La prova dell'adempimento fiscale è emersa chiaramente dal verbale della Guardia di Finanza, rendendo illegittimo l'atto impositivo.
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