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D.L. 331/1992

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Cessioni intracomunitarie: Fisco sconfitto grazie al CMR
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società venditrice il mancato versamento dell'IVA su vendite di beni verso acquirenti maltesi, ritenendo tali operazioni non esenti. L'Ufficio sosteneva che la documentazione non fornisse prova sufficiente del trasferimento all'estero della merce. La società ha invece dimostrato la regolarità delle cessioni intracomunitarie attraverso fatture, pagamenti tracciati e lettere di vettura internazionale (CMR). I giudici tributari hanno accertato la buona fede del venditore e l'effettiva movimentazione dei beni. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della pretesa fiscale dell'Erario, ribadendo che il controllo sul merito delle prove spetta esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti.
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Inversione contabile: la Cassazione cancella il doppio pagamento IVA
L'Agenzia delle Dogane ha richiesto il pagamento dell'IVA all'importazione a una società di logistica, titolare di un deposito IVA, poiché le merci importate da un cliente erano state introdotte solo virtualmente e non fisicamente nel deposito. La Corte di Cassazione ha accolto definitivamente il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che l'assolvimento dell'imposta tramite il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), con regolare emissione e registrazione dell'autofattura da parte dell'importatore, esclude qualsiasi evasione fiscale. La mancata introduzione fisica della merce costituisce una mera violazione formale, che non giustifica la richiesta di un secondo pagamento dell'imposta. La prova dell'adempimento fiscale è emersa chiaramente dal verbale della Guardia di Finanza, rendendo illegittimo l'atto impositivo.
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Deposito IVA: sanzioni ridotte se l’imposta è pagata
L'Agenzia delle Dogane ha sanzionato un'azienda per la mancata introduzione fisica di merci importate all'interno di un deposito IVA. L'azienda aveva comunque assolto l'imposta in un secondo momento tramite il meccanismo dell'autofatturazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che il mancato passaggio fisico della merce nel deposito IVA costituisce una violazione puramente formale se l'imposta è stata regolarmente assolta. Di conseguenza, il fisco non può richiedere nuovamente il pagamento dell'imposta, ma può applicare solo una sanzione amministrativa proporzionata al ritardo effettivo del versamento. La causa viene quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per ricalcolare la sanzione corretta.
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Inversione contabile: sanzioni ridotte e nessuna evasione IVA
Una società importatrice ha utilizzato un deposito IVA senza introdurvi fisicamente le merci, regolarizzando l'operazione tramite l'inversione contabile e l'emissione di autofatture. L'Agenzia delle Dogane ha applicato sanzioni, e i giudici d'appello hanno preteso prove aggiuntive dei versamenti effettivi dell'imposta, ignorando i controlli positivi della Guardia di Finanza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che l'emissione e la registrazione dell'autofattura escludono l'evasione fiscale, configurando solo un ritardo. Di conseguenza, i giudici di merito dovranno ricalcolare le sanzioni applicando il principio di proporzionalità in base al ritardo effettivo.
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Inversione contabile: la sostanza batte l’errore formale
L'Agenzia delle Dogane ha richiesto il pagamento dell'IVA all'importazione a una società per non aver introdotto fisicamente le merci in un deposito fiscale. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata introduzione fisica è una violazione formale che non comporta il mancato pagamento dell'imposta, se questa è stata comunque assolta tramite il meccanismo dell'inversione contabile. I giudici di merito avevano respinto il ricorso della società a causa di errori formali nelle copie delle autofatture. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso della contribuente, chiarendo che le imperfezioni formali o l'inserimento di voci extra nelle autofatture non escludono il regolare assolvimento del tributo. Di conseguenza, l'atto di pagamento dell'ufficio doganale è stato definitivamente annullato.
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