I garanti di una società hanno impugnato le cartelle esattoriali notificate dall'ente gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. I garanti sostenevano che il credito, nato da un finanziamento bancario privato, richiedesse una previa sentenza di condanna prima dell'esecuzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che, a seguito del pagamento da parte del Fondo pubblico e della relativa surrogazione, il credito acquisisce natura pubblicistica. Di conseguenza, è del tutto legittima la riscossione coattiva Fondo di garanzia mediante cartella di pagamento diretta, senza necessità di un preventivo titolo giudiziale, sia nei confronti della società debitrice sia verso i terzi garanti. La Suprema Corte ha confermato la legittimità della procedura e condannato i garanti alle spese.
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