L'Agenzia delle Entrate ha contestato il classamento catastale in categoria E/3 (immobili per speciali esigenze pubbliche) di un centro agroalimentare, ritenendo corretta la categoria D/8 (immobili commerciali). La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dato ragione al contribuente, valorizzando la proprietà pubblica e l'interesse generale dell'attività. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno stabilito che, per il classamento catastale, contano solo le caratteristiche oggettive e strutturali dell'immobile, non la natura pubblica del proprietario o lo scopo di pubblico interesse. Se l'immobile ha autonomia funzionale e reddituale ed è usato per attività commerciali, va inserito nel gruppo D. Inoltre, le variazioni catastali non hanno effetto retroattivo ma decorrono dalla data della denuncia. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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