Un uomo è stato condannato per la ricettazione di un portatessera e una paletta delle forze dell'ordine. In Cassazione, ha sostenuto che il reato dovesse essere assorbito da quello, più specifico, di possesso di segni distintivi contraffatti. La Corte Suprema ha respinto il ricorso, stabilendo che non sussiste un rapporto di specialità tra la ricettazione segni distintivi (art. 648 c.p.) e il possesso di segni contraffatti (art. 497-ter c.p.), poiché le due norme tutelano beni giuridici diversi e descrivono condotte distinte, potendo quindi concorrere.
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