Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la giurisdizione per l'impugnazione degli atti attuativi relativi al contributo straordinario contro il caro bollette spetta al Giudice Amministrativo. La controversia è nata dal ricorso di alcune società energetiche contro i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che definivano le modalità di versamento del prelievo. La Corte ha stabilito che tali atti, avendo natura di provvedimenti amministrativi generali e non contenendo una pretesa tributaria individuale immediata, ledono interessi legittimi. Pertanto, l'azione di annullamento deve essere proposta davanti al tribunale amministrativo, restando esclusa la competenza diretta delle Corti di Giustizia Tributaria.
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