Una lavoratrice agricola a tempo determinato ha chiesto all'ente di previdenza il ricalcolo della propria indennità di disoccupazione agricola. La lavoratrice pretendeva il computo basato sul salario medio convenzionale oppure la maggiorazione del salario contrattuale provinciale con il terzo elemento del 30,44%, oltre all'accredito dei relativi contributi figurativi e all'esonero dalle spese legali. I giudici di merito hanno respinto la domanda, rilevando che la paga oraria prevista dal contratto provinciale comprendeva già la maggiorazione del terzo elemento e che il salario convenzionale non trova più applicazione per gli assunti a termine. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso della lavoratrice, precisando che il calcolo dell'indennità deve seguire la retribuzione contrattuale effettiva comprensiva delle quote accessorie e che l'autocertificazione per l'esenzione dalle spese processuali depositata solo in appello non cancella la condanna alle spese del primo grado.
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