Una società ha proposto ricorso per la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso principale. Il motivo dell'inammissibilità risiedeva nel mancato deposito cartaceo dell'avviso di ricevimento della notifica. La ricorrente sosteneva che l'invio dei documenti tramite PEC, effettuato durante l'emergenza pandemica in base a un protocollo d'intesa, dovesse sanare la mancanza. La Suprema Corte ha rigettato l'istanza, stabilendo che l'invio digitale di cortesia non sostituisce gli oneri di deposito formale previsti dalla legge, confermando che non sussiste alcun errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione.
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