Un produttore agricolo ha impugnato la trattenuta effettuata dall'Ente Erogatore su un suo credito, operata per compensare somme ricevute in eccesso in precedenti campagne olearie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del produttore, confermando la legittimità del recupero. I giudici hanno chiarito che per il recupero aiuti comunitari indebitamente percepiti si applica il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dal codice civile italiano (art. 2946 c.c.), e non quello quadriennale europeo, poiché gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi. Inoltre, è legittima la compensazione tra il debito del produttore per le somme eccedenti e i nuovi contributi a lui spettanti, non operando in questo caso il divieto di pignorabilità dei fondi europei. Il produttore perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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